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Scissione dei pagamenti -Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, co. 628, lettera b)- Comunicazione ai fornitori dell’INMP

Ai sensi dell’articolo 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), e come precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel comunicato n. 7 del 9 gennaio 2015 e con Decreto attuativo del 23 gennaio 2015, e dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR n. 633/1972 effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, come sopra individuate, si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), in virtù del quale “l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall’amministrazione direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta”.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti è applicabile alle operazioni fatturate dal 1^ gennaio 2015.

L’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio di cui all’art. 17 ter del DPR n. 633/1972 diviene esigibile al momento del pagamento, salvo diversa opzione da parte dell’amministrazione pubblica.

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto attuativo del 23 gennaio 2015 emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, “i soggetti passivi dell’IVA, che effettuano le cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all’art. 1, emettono la fattura secondo quanto previsto dall’art. 21 del DPR n. 633/1972 con l’annotazione scissione dei pagamenti”.

Al fine di agevolare le operazione di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, si raccomanda ai fornitori dei beni e delle prestazioni, di cui alla sopra citata normativa, di riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” nelle fatture emesse nei confronti dell’INMP.