Sistemi normativi di tutela contro le mutilazioni genitali
Nessuno dei paesi africani riconosce l'escissione o l'infibulazione, anche se poi nei fatti ne tollerano la perpetuazione. In molti di questi paesi esiste un sistema normativo che ne impedisce la pratica.
Anche in Europa sono stati avviati dispositivi giuridici di contrasto del fenomeno. Il diritto europeo non può in alcun modo accettare che, anche in nome della diversità culturale, possano essere messe in atto pratiche che violino l'integrità della persona umana. Per questo motivo ogni paese contrasta ogni forma di alterazione non terapeutica dei genitali femminili con sistemi normativi nazionali.
La Svezia è stato il primo paese europeo che dal 1983 ha adottato una legislazione specifica per il reato di mutilazione genitale femminile, con una pena di un massimo di due anni di reclusione.
La Gran Bretagna nel 1985 ha emanato la legge di Proibizione della circoncisione femminile con una reclusione fino a cinque anni di detenzione e la punibilità anche di chiunque abbia favorito in alcun modo tale violenza.
In Francia il reato di mutilazione genitale è perseguito ai sensi dell'art. 312 del Codice penale (violenze sui minori di 15 anni), con una reclusione che può raggiungere i venti anni in caso di complicità e l'ergastolo per quei genitori che abbiano eseguito mutilazioni ai genitali dei propri figli. In questi anni sono stati tenuti numerosi processi contro genitori di bambine escisse e praticanti e dal 1991 le mutilazioni dei genitali femminili sono ritenute un atto persecutorio.
In Svizzera tali pratiche sono ritenute una violazione dei diritti umani punibili come "lesioni corporali gravi" sulla base dell'art. 122 del Codice Penale.
L'Italia considera le mutilazioni dei genitali femminili una grave violazione del diritto alla salute e all'integrità fisica sancito dalla Costituzione italiana e fino al 2006, prima della Legge 7, puniva il reato sulla base degli articoli 582 e 583 del Codice Penale tali pratiche all'interno del reato di lesione personale grave, con una reclusione fino ad un massimo di 7 anni.
In attuazione dell’art. 32 della Costituzione, è stata emanata la Legge n. 7/2006, con lo scopo “di prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di MGF quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona ed alla salute delle donne e delle bambine”.
La legge n. 7/2006 è suddivisa in due capitoli, il primo riguarda le misure preventive, il secondo le misure punitive. Finalità della Legge è prevenire e contrastare le pratiche di MGF, mediante campagne informative che prevedano interventi su più fronti: culturale, medico ed istituzionale. Prevenzione ed informazione assumono un compito rilevante nella battaglia contro le MGF.

